Al termine dei lavori è necessario presentare la comunicazione, tenuto anche conto che gli stessi devono essere terminati entro 3 anni dall'inizio lavori, salvo proroghe.
Nel caso in cui la comunicazione venga presentata in notevole ritardo, dovrà essere prodotta in forma di Autocertificazione-Dichiarazione sostitutiva.
La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. L’amministrazione procederà altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.