Il Catasto Incendi è istituito ai sensi dell'articolo 10 della Legge 353/2000 "Quadro in materia di incendi boschivi".
Questa legge nasce per proteggere i boschi dagli incendi e per garantire la sicurezza delle persone che vivono nelle zone a rischio. La legge prevede una serie di misure per prevenire gli incendi, come la pulizia dei boschi e la sorveglianza delle aree a rischio. In caso di incendio, la legge prevede l'intervento di squadre specializzate e l'utilizzo di mezzi aerei. La legge punisce anche chi appicca il fuoco in modo doloso o colposo.
Il Comune di Chiusa di San Michele gestisce il Catasto Incendi in modo telematico, avvalendosi di sistemi di cartografia digitale e di dati georeferenziati.
Il Catasto Incendi ha lo scopo di:
- Prevenire il rischio di incendi boschivi: attraverso l'identificazione delle aree a maggior rischio e la pianificazione di interventi di prevenzione.
- Gestire il territorio in modo sostenibile: promuovendo la riforestazione e la tutela delle aree boschive.
- Applicare le normative vigenti: in materia di vincoli urbanistici e divieti di costruzione su aree percorse da incendi.
Finalità:
- Tutelare la qualità della vita e l'ambiente.
- Garantire la sicurezza delle persone e dei beni.
- Promuovere la gestione sostenibile dei boschi.
È costituito dai registri catastali e dalle aree percorse da incendi, su cui insistono i divieti di seguito esposti (art. 10 comma 1):
- Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.
- È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
- In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti, deve essere espressamente richiamato il vincolo, pena la nullità dell'atto.
- E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.
- Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
- Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
La Regione mette a disposizione un servizio online chiamato "
banca dati incendi boschivi" che permette di consultare, tramite diversi filtri di ricerca, le schede descrittive di ogni incendio, i dati geografici delle aree interessate (per gli incendi di dimensione superiore a 10 ha) e la localizzazione del punto di innesco.
Ai sensi del 2° comma, art. 10 della Legge 353 del 21.11.2000, questo Comune ha provveduto all'aggiornamento del Catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco a tutto il 31.12.2023.